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*CIRCOLARE
FNOMCEO SULLA PUBBLICITA' SANITARIA (Da Cittadino Lex)
Medici,
pubblicità anche via Internet
(Circ. Fnomceo)
I medici potranno farsi pubblicità su Internet, ma solo dopo il
nullaosta dell'Ordine provinciale al quale sono iscritti. Lo
afferma una circolare della Federazione nazionale degli ordini
dei medici chirurghi e degli odontoiatri, che ha interpretato in
tal senso la legge 362/99 nella quale si dava via libera alla
pubblicità di medici e cliniche. La legge non citava
espressamente Internet tra i media. La Federazione degli Ordini
ha interpretato in maniera estensiva la legge inserendo anche la
rete delle reti tra i media ammessi. (11 novembre 1999)
Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli
odontoiatri
Oggetto:
"Legge 175/92: Modifiche normative. Pubblicità sanitaria
tramite Internet"
In data 20 ottobre u.s. è stata
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge
14 ottobre 1999 n. 362 "Disposizioni urgenti in
materia sanitaria" che, all'art. 12, per quanto riguarda il
tema della pubblicità in campo sanitario, apporta alcune
modifiche al previgente sistema normativo.
L'articolo 12 appena citato
modifica, infatti, sia l'art. 1, comma 1, che l'articolo 4 comma
1 della legge 5 febbraio 1992, n. 175, prevedendo in sostanza
che la pubblicità sanitaria svolta sia dai singoli
professionisti sia dalle case di cura private, gabinetti e
ambulatori mono o polispecialistici è consentita anche
attraverso inserzioni su giornali e quotidiani e periodici di
informazione.
È da chiarire che, ovviamente,
restano ferme le disposizioni previste dalla normativa in vigore
per quanto riguarda nulla osta, autorizzazioni e caratteristiche
estetiche relativi ai messaggi pubblicitari.
Il legislatore in pratica ha
permesso la diffusione, attraverso un altro strumento
informativo, del messaggio pubblicitario lasciando inalterato il
quadro normativo delineato dalla legge 175/92, così come
modificata dalla
legge 26 febbraio 1999. n. 42 e dal dm 16/9/1994, n.
657.
Riteniamo necessario rammentare
che con la citata legge n. 42/99 erano state già apportate
delle modifiche oggetto di una specifica circolare della Fnomceo
del 12 marzo 1999 n. 40.
Per opportuna memoria si ricorda
che le modifiche riguardavano la necessità per gli esercenti le
professioni sanitarie nonché per le strutture sanitarie di
rispettare un limite di spesa del 5% del reddito dichiarato
l'anno precedente per quanto riguarda le spese della
pubblicità.
Nella legge 42/99 è stata
prevista anche la possibilità di irrogare la sanzione della
censura oltreché della sospensione per coloro che svolgono a
titolo individuale o come responsabile di strutture sanitarie
pubblicità nelle forme consentite senza autorizzazione del
sindaco o della regione.
Sempre in riferimento al tema del
controllo della pubblicità sanitaria occorre sottolineare
un'ulteriore parziale modifica prevista dal dlgs n. 96 del 30
marzo 1999, le cui disposizioni trovano applicazione
dall'1/7/1999.
A seguito dell'avvenuta entrata
in vigore di questa normativa, sono da considerare trasferite ai
comuni (almeno per le regioni appresso specificate) le funzioni
amministrative concernenti la pubblicità sanitaria di cui
all'art. 118, comma 2, del dlgs n. 112 del 1998.
In buona sostanza, la competenza
a rilasciare le autorizzazioni di cui all'art. 5 della normativa
della legge 175/92 è attribuita ai comuni e non più alle
regioni. La normativa, come specificamente riportato all'art. 1,
si applica alle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Marche,
Lazio Molise, Campania, Puglia e Calabria.
Tale disposizione si spiega con
il fatto che le regioni citate non avevano ancora provveduto a
emanare la legge regionale di cui all'art. 3 della legge 8
giugno 1990, n. 142 e all'art. 4, comma 5 della legge 15 marzo
1997 n. 59 che individua quali funzioni amministrative conferite
alle regioni dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 sono
mantenute in capo alle regioni e quali sono trasferite o
delegate agli enti locali.
Pubblicità
sanitaria tramite Internet
La già citata legge 14 ottobre
1999, n. 362, non ha esplicitamente e direttamente previsto
l'utilizzazione, come veicolo informativo del messaggio
pubblicitario, della rete Internet. Il comitato centrale della
Federazione, però, ha ritenuto necessario esprimere alcuni
orientamenti sull'argomento, anche per permettere agli ordini di
dare opportune indicazioni e informazioni ai medici che sempre
più utilizzano la rete Internet.
Il comitato centrale ha ritenuto
praticabile la diffusione di messaggi pubblicitari tramite i
siti Internet sempre nel rispetto dei limiti previsti agli
articoli 1 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 175.
L'Ordine dovrà al riguardo
rilasciare apposito nullaosta ai medici richiedenti controllando
la correttezza del messaggio proposto e la rispondenza ai
criteri di cui alla legge 175/92 e al dm 657/94.
È ovvio che la competenza a
rilasciare il nullaosta non potrà che spettare all'Ordine
presso cui è iscritto il sanitario richiedente, considerando
che il messaggio Internet è diffuso in modo universale.
Risulta evidente che il controllo
di cui trattasi dovrà essere svolto unicamente dall'Ordine
senza necessità di ulteriori autorizzazioni comunali,
considerando che la normativa di legge non ha regolamentato
espressamente la diffusione della pubblicità in materia
sanitaria tramite Internet.
Soccorre al riguardo l'art.53 del
vigente codice di deontologia medica che al comma 2 vieta lo
sfruttamento pubblicitario dell'attività medica anche tramite
strumenti informatici ma che implicitamente ne permette
l'utilizzazione, previo controllo ordinistico, quando il
messaggio risulti corretto sia da un punto di vista normativo
che deontologico.
A conclusione di questa
esposizione sulle ultime innovazioni della complessa materia
della pubblicità sanitaria, sollecitiamo l'attenta vigilanza
degli ordini attraverso il corretto utilizzo delle fonti
normativi e deontologiche attualmente in vigore.
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