La formazione continua in Italia
In
Italia, dopo un lungo periodo di discussione, la situazione ha conosciuto
una rapidissima evoluzione. Il Decreto legislativo n. 229 del 19 giugno
1999 (che ha integrato quello n. 502 del 30 dicembre 1992) ha infatti
istituzionalizzato anche nel nostro paese l'Educazione Continua in
Medicina (ECM) secondo due prime, successive fasi sperimentali che hanno
impegnato gli anni 2000 e 2001.L'elaborazione del programma di ECM è
stata affidata ad una Commissione Nazionale per la Formazione
Continua,
costituita con decreto del Ministro della Sanità del 5 luglio 2000, che
ha definito un percorso graduale, articolato in più fasi.
A fine 2001, come s'è detto, si è conclusa una doppia fase sperimentale che ha riguardato attività formative sia residenziali sia a distanza, per le quali la Commissione ha provveduto ad attribuire i relativi Crediti formativi ECM sulla base della domanda di "accreditamento ECM" presentate dagli organizzatori. Va peraltro precisato che i crediti attribuiti nelle due fasi sperimentali, che sono state essenzialmente volte alla validazione del sistema e delle relative procedure, non sono utili per il conseguimento dell'ammontare dei crediti formativi.
Le manifestazioni che possono rientrare nel programma di ECM appartengono a due grandi categorie: Attività formative residenziali, quali, ad esempio, congressi, convegni, seminari, corsi, ecc. Attività formative a distanza (programmi di autoformazione), per le quali l'utente non deve spostarsi dal suo luogo di lavoro o dal proprio domicilio, che prevedono l'utilizzo di materiale cartaceo o informatico. Per questi programmi deve essere previsto un sistema di valutazione del livello di apprendimento.
Cool Links : http://ecm.sanita.it/
Ministero della Salute
UFFICIO STAMPA
Ricostituita la Commissione nazionale per la formazione continua
Attribuiti anche compiti di valutazione congressi
Il Ministro della Salute Girolamo Sirchia ha provveduto, con un decreto firmato oggi, alla ricostituzione della Commissione nazionale per la formazione continua, secondo quanto previsto dall’articolo 3 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, convertito, con modificazioni, nella Legge 4 aprile 2002.
La Commissione, che dura in carica cinque anni dalla data del suo insediamento. è presieduta dal Ministro della Salute e si compone di quattro vicepresidenti e 25 membri.
Sono stati nominati vicepresidenti:
Dott. Raffaele D’Ari, Ministero della Salute;
Dott. Antonello Masia, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
Dott. Gino Tosolini, Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome;
Dott. Giuseppe Del Barone, Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri.
Sono stati nominati membri:
Prof. Riccardo Vigneri, Ministero della Salute;
Dott. Franco Vimercati, Ministero della Salute;
Prof. Sergio Tartaro, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
Prof. Giovanni Dolci, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
Dott. Mauro Pirazzoli, Ministero della Funzione pubblica;
Prof. Claudio Giorlandino, Ministero per le Pari opportunità;
Dott. Gastone Brizzi, Ministero per gli Affari regionali;
Dott. Francesco Paolo Iannuzzi, Conferenza Stato-Regioni;
Dott. Luigi D’Ambrosio Lettieri, Conferenza Stato-Regioni;
Dott. Paolo Messina, Conferenza Stato-Regioni;
Dott. Lamberto Pressato, Conferenza Stato-Regioni;
Prof. Luigi Allegra, Conferenza Stato-Regioni;
Sig.ra Adriana Dal Ponte, Conferenza Stato-Regioni;
Prof. Enrico Bollero, Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
Dott. Giuseppe Renzo, Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
Dott. Felice Ribaldone, Federazione nazionale degli Ordini dei farmacisti;
Dott. Gaetano Penocchio, Federazione nazionale degli Ordini dei veterinari;
Dott. Gennaro Rocco, Federazione nazionale dei collegi degli infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d’infanzia;
Sig.ra Rita Emilia Roascio, Federazione nazionale dei collegi delle ostetriche;
Sig. Claudio Ciavatta, professioni dell’area della riabilitazione;
Dott. Giuseppe Brancato, professioni dell’area tecnico-sanitaria;
Arch. Bruno Gilardi, professioni dell’area della prevenzione;
Dott. Alberto Spanò, Federazione nazionale degli Ordini dei biologi;
Dott. Giuseppe Luigi Palma, federazione nazionale degli Ordini degli psicologi;
Dott. Luigi Romano, Federazione nazionale degli Ordini dei chimici.
Attraverso un altro decreto, allo scopo di finalizzare maggiormente alla formazione continua del personale sanitario le manifestazioni realizzate con il contributo finanziario, diretto o indiretto, delle imprese farmaceutiche, il Ministro della Salute ha attribuito alla Commissione per la formazione continua i compiti di valutazione dei requisiti previsti dell’articolo 12 del decreto-legislativo 30 dicembre 1992, n. 541. Ai predetti compiti, la Commissione provvede attraverso una sezione apposita, nella conformità alle prescrizioni del programma nazionale per l’Educazione continua in medicina.
Le funzioni di segreteria della Commissione sono
svolte dal dirigente preposto all'Ufficio del Ministero della salute
nella cui competenza rientra la formazione continua (Ufficio III della
Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie).
L'accordo tra Ministro della salute e le Regioni e
Provincie autonome di Trento e Bolzano, sancito dalla Conferenza
Stato-Regioni nella seduta del 20 dicembre 2001, prevede
l'integrazione della Commissione con ulteriori 5 membri in
rappresentanza delle Regioni e Provincie autonome di Trento e Bolzano.
Il decreto ministeriale 5 luglio 2000 di
costituzione della Commissione disciplina, ai sensi del richiamato
articolo 16-ter del Decreto legislativo 502/92, le modalità di
consultazione delle categorie professionali in ordine alle materie di
competenza della Commissione nazionale. Si riportano qui di seguito
gli articoli 3, 4 e 5 del decreto ministeriale.
Ogni categoria professionale è preventivamente
sentita in materia di:
a) crediti formativi, che devono essere complessivamente maturati
dagli appartenenti alla categoria in un determinato arco di tempo;
b) criteri e strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle
esperienze formative proprie della categoria.
2. Sono portati a conoscenza delle categorie
professionali gli schemi di provvedimento concernenti:
a) gli obiettivi formativi di interesse nazionale;
b) i requisiti per l'accreditamento delle società scientifiche;
c) i requisiti per l'accreditamento dei soggetti pubblici e privati
che svolgono attività formative;
d) gli indirizzi per l'organizzazione dei programmi di formazione
predisposti a livello regionale, di specifico interesse per la
categoria.
3. Nella materia di cui al comma 1, le categorie devono far conoscere le proprie valutazioni, entro il termine stabilito dalla Commissione nella lettera di richiesta. Decorso inutilmente il termine fissato si prescinde dal parere. Sugli schemi di provvedimento di cui al comma 2 le categorie professionali possono trasmettere alla Commissione eventuali osservazioni e proposte di modifica entro trenta giorni dalla data di ricevimento dello schema, salvo termine più breve ritenuto necessario dalla Commissione stessa in relazione alla particolare natura del provvedimento ed alle categorie, ordini, collegi e associazioni coinvolti.
1. Le valutazioni, le osservazioni e le proposte di cui all'art. 3 sono espressi dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, dai sindacati confederali e, per le categorie la cui attività è soggetta alla disciplina di ordini e collegi, dagli organismi federativi degli stessi ordini e collegi.
1. II Presidente della Commissione, qualora lo ritenga opportuno in relazione alla natura degli argomenti posti all'ordine del giorno, può invitare a partecipare ai lavori della Commissione stessa funzionari del Ministero della salute e delle regioni e province autonome, nonché rappresentanti delle categorie professionali. Può, inoltre, invitare esperti di elevata qualificazione professionale in relazione a specifiche materie.